ACCORDO
SULLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
“ROVIGNO – CITTÀ SENZA LAVORO IN NERO”
Nel manifestare l’interesse per
garantire gli introiti fiscali destinati agli investimenti nell’economia;
lo sviluppo e gli investimenti nella creazione di nuove conoscenze e il progresso tecnologico;
rendere possibile a tutti l’approccio alla competizione di mercato, alle stesse approssimative condizioni;
l’attuazione della politica sociale equilibrata;
garantire un lavoro dignitoso e i diritti che su tale base i lavoratori devono realizzare;
l’aumento dell’occupazione,
- onde creare un’immagine della Città quale luogo stabile dal punto di vista legale, con un regolare mercato del lavoro, di una Città della quale
• è piacevole esserne cittadino
• è una soddisfazione esserne lavoratore
• è augurabile esserne imprenditore
- riconoscendo il ruolo delle partnership locali nella creazione di incentivi per una gestione sociale d’affari responsabile e quale portatore dei cambiamenti positivi nell’economia e nella società croata,
la CITTÀ DI ROVIGNO, rappresentata dal sindaco Giovanni Sponza,
e
l’UNIONE DEI SINDACATI AUTONOMI DELLA CROAZIA, rappresentata dalla f.f. di presidente Ana Knežević stipulano il seguente
ACCORDO
SULLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
“ROVIGNO – CITTÀ SENZA LAVORO IN NERO”
I
Con il presente Accordo si stabiliscono gli obblighi delle parti firmatarie nell’attuazione del progetto “Rovigno - città senza lavoro in nero”, nonche’ gli obblighi delle persone fisiche e giuridiche che alle condizioni stabilite dall’Accordo possono aderirvi.
Per concetto “lavoro in nero” i firmatari sottintendono
- il lavoro senza contratto / lavoro non denunciato
- il mancato versamento degli stipendi oppure il versamento dello stipendio ossia di una parte “in mano” senza evidenza e senza pagamento delle imposte , delle sovrimposte e dei contributi
- il mancato pagamento del lavoro straordinario
- il lavoro con un orario più lungo di quanto prescritto e consentito dalla Legge sul lavoro.
Nelle attività previste da questo Accordo le parti utilizzeranno il logo che è contenuto nell’allegato 1 dell’Accordo.
II
Le attività nell’attuazione del progetto si riferiscono:
- ai corsi;
- all’affidamento di attività d’acquisto;
- alla promozione dei progetti;
- all’applicazione di progetti, la valutazione comune, e la successiva elaborazione delle attività congiunte nell’attuazione del progetto.
III
Le parti dell’Accordo organizzeranno nella Città di Rovigno le attività congiunte (corsi, dibattiti, tavole rotonde, seminari, conferenze, pubblicazioni) nelle quali i rappresentanti dei firmatari, oltre a presentare i progetti ai cittadini di Rovigno e ad altri organismi e istituzioni responsabili e interessati, spiegheranno gli effetti negativi del lavoro in nero dalla posizione della Città, dei datori di lavoro e dei lavoratori.
IV
La Città s’impegna che nel definire le condizioni d’acquisto, nei procedimenti di acquisto pubblico per le esigenze della Città, delle aziende di proprietà della Città e delle istituzioni pubbliche nei procedimenti di gara pubblica oppure di gara su invito, uno dei criteri principali d’acquisto (ottenimento di merci e servizi, cessione dei lavori, acquisto, incluso l’acquisto a pagamento rateale, con l’obbligo oppure senza l’obbligo d’acquisto, nonche’ l’affitto, alle modalità e in base al procedimento stabilito dalle prescrizioni sull’acquisto pubblico) sarà la conferma attestante che i concorrenti ovvero gli offerenti non impiegano lavoratori in nero ai sensi di cui al punto I del presente Accordo.
V
Le parti dell’Accordo organizzeranno la presentazione congiunta del progetto e dei suoi risulti al largo pubblico, e in particolare alle altre città interessate, onde includerle nel gruppo delle città senza lavoro in nero.
VI
Le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività economica e di altro tipo nel territorio della Città di Rovigno con una dichiarazione speciale, che è parte integrante di questo Accordo, possono aderire al presente Accordo assumendosi l’obbligo:
- di non impiegare lavoratori in nero;
- di non limitare il diritto dei lavoratori ad organizzarsi sindacalmente;
- che affideranno le attività d’acquisto di merci e servizi, di cessione di lavori e altri lavori indicati nel punto precedente, esclusivamente alle persone fisiche e giuridiche che non impiegano lavoratori in nero ai sensi della disposizione del punto I di questo Accordo;
- che nell’ambito delle proprie possibilità finanziarie, dei quadri e di altro tipo parteciperanno alla promozione comune dei progetti, dei corsi, alla valutazione dei risultati e di altre attività onde realizzare con successo il progetto.
Qualora si constatasse che il firmatario della Dichiarazione di adesione all’Accordo abbia violato gravemente le disposizioni di cui al comma 1 di questo punto, i firmatari di questo Accordo lo escluderanno, di comune accordo, dal progetto.
VII
Al fine di attuare gli obblighi del presente Accordo, le parti nomineranno una commissione che proporrà ai firmatari il piano della campagna mediatica, la verifica dei datori di lavoro che operano nello spirito dell’Accordo e le dichiarazioni firmate, seguirà l’applicazione dell’Accordo e proporrà l’orientamento delle successive attività onde adempiere agli obiettivi comuni stabiliti.
Nella commissione di cui al comma 1 di questo punto possono essere nominati anche i rappresentanti delle persone fiche e giuridiche che aderiscono all’Accordo in base alle disposizioni del punto VI dell’Accordo.
Nel caso si valutasse che le prescrizioni esistenti limitano l’adempimento degli obiettivi prefissi e l’attuazione dell’Accordo, le parti firmatarie s’impegnano ad operare nelle attività congiunte nei confronti degli organismi del potere esecutivo e legislativo.
VIII
In caso di manifestato interesse, di accettazione degli obiettivi e dei contenuti di questo Accordo, i firmatari concordano di proporre anche ad altre città di sottoscrivere un Accordo uguale a questo.
In caso di inserimento anche di altre città nel progetto, si assume l’obbligo di partecipazione nell’organismo coordinativo che sarà costituito dai rappresentanti delle città e dell’Unione dei sindacati autonomi della Croazia.
IX
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sottoscrizione da parte dei rappresentanti autorizzati delle parti dell’Accordo.
A Rovigno, __ novembre 2006
Per la Città di Rovigno
Giovanni Sponza, sindaco
Per l’Unione dei sindacati autonomi della Croazia
Ana Knežević, f.f. di presidente
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